Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge di applicano a:

          a) i luoghi di lavoro dei settori pubblico e privato che prevedono la presenza di postazioni lavorative dotate di apparecchiature elettroniche;

          b) le scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, i laboratori;

          c) le biblioteche, gli esercizi commerciali e ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico dotati di apparecchiature elettroniche accessibili ai dipendenti, agli utenti e ad eventuali soggetti terzi.